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IL MISE HA VARATO I CONTRATTI DI SVILUPPO Contributi a fondo perduto dal 20 al 60%, minimo 1,5 mln
Contratto di sviluppo, è questo il nuovo strumento messo in campo dal ministro dello sviluppo economico che concederà agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti delle imprese.
Lo strumento, che prende il posto degli accordi di programmi e dei patti territoriali, è diventato operativo con la pubblicazione del d.m. sulla G.U. Del 24 dicembre scorso. I contributi a fondo perduto andranno dal 20 al 60% a fronte di programmi di investimento di importo minimo di 1,5 milioni. L‘importo globale minimo per contratto cambia a seconda del settore in cui viene presentato; va dai 7,5 milioni dell’industria di trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli fino ai 30 mln dell’industria tradizionale. I contratti di sviluppo, istituti dall’art. 43 del d.l. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 e diventati operativi solo ora, hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo in uno dei settori individuati. Anche le imprese costituite all’estero potranno proporsi, purchè si impegnino ad istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, nell’ambito del programma di sviluppo e a mantenerla per almeno cinque anni dall’ultimazione del programma di sviluppo, ovvero, nel caso di piccole e medie imprese, per almeno tre anni dalla stessa data.
I possibili programmi:
Le imprese, a seconda del settore di interesse, possono presentare:
un programma di sviluppo industriale: rientra in questo campo un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento industriale, e, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;
un programma di sviluppo turistico: quando si tratta di un’iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell’offerta turistica, attraverso il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva, delle attività integrative l’offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento;
un programma di sviluppo commerciale: in questo caso si tratta di un’iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo del settore commerciale, attraverso il potenziamento e la qualificazione dell’offerta distributiva del territorio, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione alla definizione dell’offerta distributiva per il territorio di riferimento.
Importo ammissibile
Per poter partecipare al progetto il singolo proponente deve presentare un progetto con un importo minimo pari a 1,5 mln di euro. L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti presentato da tutti i partecipanti al contratto non deve essere inferiore a:
30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale, importo che può essere ridotto a 7,5 milioni di euro qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il proponente principale deve prevedere una spesa ammissibile di importo complessivo non inferiore a 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
22,5 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico. Il proponente principale deve prevedere una spesa ammissibile di importo complessivo non inferiore a 12 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale;
30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale. Il proponente principale deve prevedere una spesa ammissibile di importo complessivo non inferiore a 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale.
Iter operativo
Il soggetto proponente che intende richiedere le agevolazioni previste deve preventivamente trasmettere all’Agenzia, attraverso i sistemi informatici, apposita istanza di accesso alla procedura di negoziazione. L’Agenzia, nel rispetto delle direttive stabilite dal MiSE, avvia la negoziazione con il proponente per verificare la validità e la fattibilità del programma di sviluppo e fornire eventuali prescrizioni per la definizione della proposta definitiva del contratto di sviluppo. Particolare attenzione è posta alla combinazione ed all’utilizzo delle diverse forme di agevolazione utilizzabili, alla tempistica e alla cantierabilità del programma di sviluppo, e, se previste, delle opere infrastrutturali. In caso di partecipazione di una o più grandi imprese, l’Agenzia verifica l’effetto incentivante delle agevolazioni. La proposta definitiva di contratto di sviluppo, completa della documentazione progettuale prevista, è presentata dal proponente all’Agenzia, che ne invia immediatamente copia alla Regione o alle Regioni interessate, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento. Entro 45 giorni dal ricevimento della proposta definitiva l’Agenzia provvede al relativo esame sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE. Al termine dell’istruttoria, per le proposte ritenute ammissibili, l’Agenzia ne da comunicazione al MiSE. Se non ci sono rilievi, l’Agenzia comunica al soggetto proponente, al MiSE e alla Regione o alle Regioni interessate l’esito positivo o negativo. Entro 10 giorni dall’approvazione della proposta di contratto di sviluppo, le parti in causa sottoscrivono il contratto di sviluppo.
Il contratto di sviluppo è utilizzabile solo da imprese finanziariamente sane, che non hanno avuto revoche di agevolazioni negli ultimi tre anni e che sono in regola con le normative ambientali e del lavoro. Nella valutazione dei progetti sarà analizzata, la validità tecnica ed economica del programma di investimento, nonché il know how dei proponenti. Il progetto può essere di investimento e allora deve essere finalizzato alla realizzazione, riconversione o ampliamento di un sito produttivo oppure può essere di essere di ricerca e sviluppo, in questo caso dovrà essere relativo ad attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. Questi alcuni degli elimenti che emergono dalla lettura approfondita del decreto del ministero dello sviluppo economico pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2010-Suppl. Ordinario n. 285.
Le condizioni per poter accedere agli aiuti. Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni, devono trasmettere la domanda all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, in base all’art. 43 del dl 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 che sono diventati operativi con il dm pubblicato in data 24 dicembre 2010.
I richiedenti, se imprese italiane, devono essere regolarmente costituite in Italia ed iscritte nel Registro delle Imprese, se imprese costituite all’estero, potranno proporre contratti di sviluppo, purchè si impegnino ad istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, nell’ambito del programma di sviluppo e a mantenerla per almeno cinque anni dalla ultimazione del programma di sviluppo se si tratta di grande impresa.
Nel caso di piccole e medie imprese, l’obbligo minimo corrisponde ai tre anni. Tutte le imprese richiedenti devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; devono avere adottato la contabilità ordinaria; non devono rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; devono operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi; non essere stati destinatarie, nei tre anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; devono aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione non devono trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.
I richiedenti possono essere piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale, le grandi imprese invece possono accedere alle agevolazioni solo se sono localizzate in un’area in deroga 87.3.a) oppure in una zona in deroga 87.3.c) (in quest ultimo caso però solo ammissibili solo determinate aree, come riportato nella carta degli aiuti 2007-2013) o per i settori previsti dal dm pubblicato il 24 dicembre. Le imprese possono presentare domanda per progetti di investimento oppure per progetti di ricerca e sviluppo.
I progetti possono riguardare il settore dell’industria, del commercio e del turismo. In base al settore cambiano gli importi minimi ammissibili del progetto, si parte dai 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale oppure relativi al settore commercio, importo che può essere ridotto a 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
L’importo minimo ammissibile del progetto scende a 22,5 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico. L’importo minimo per ogni partecipante è di 1,5 milioni di euro.
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